Nella compravendita di una casa le incombenze di cui occuparsi sono numerose: è necessario stipulare un contratto preliminare, versare una caparra e infine firmare il rogito in presenza di un pubblico ufficiale, ossia un notaio.
È proprio quest’ultimo a rivestire un ruolo centrale nel processo di acquisto e vendita di un immobile. Il perché è presto detto: rivolgersi a un professionista del settore non significa solo attenersi a ciò che dice la legge, quanto soprattutto evitare che, in futuro, qualcuno possa rivendicare la proprietà. Il notaio, infatti, attesta la validità della vendita e dell’acquisto, informandosi preventivamente che l’iter avvenga nel pieno rispetto delle normative. A questo punto, però, la domanda sorge spontanea: a chi spetta versare il compenso?
Di norma a pagare il notaio è l’acquirente, ossia colui che grazie all’atto di compravendita diventa proprietario dell’immobile, e il pagamento avviene contestualmente alla firma del rogito. Capita spesso che sia l’agenzia immobiliare a cui ci si rivolge a consigliare il pubblico ufficiale a cui affidare la redazione del rogito. Ciò non toglie, tuttavia, che la parte acquirente abbia il diritto di decidere in autonomia il notaio a cui fare riferimento.
Anche la legge italiana avvalla questa prassi: l’art. 1475 del Codice Civile stabilisce che le spese della vendita sono a carico di chi compra, dal momento che la parcella del notaio rappresenta a tutti gli effetti una spesa per la vendita di una casa. Ma la stessa norma concede un’eccezione: le parti della compravendita possono accordarsi diversamente, stabilendo che a farsi carico dell’onere sia la parte venditrice.
Ma cosa accade se chi compra non salda la parcella del notaio? In questo caso l’obbligo del pagamento passa in automatico al venditore. Pur trattandosi di un’ipotesi piuttosto rara (molti notai affermano che nella loro carriera non hanno mai avuto un’esperienza del genere), non si tratta di un’eventualità da tralasciare. Se a pagare, però, dovesse essere il venditore senza che ci sia un preventivo accordo con il compratore, il primo potrà rivalersi su quest’ultimo per ottenere la restituzione di quanto versato.